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Art. 1124 – Manutenzione delle scale e degli ascensori

Art. 1124 – (Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori) – Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).

 

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