Antenna di radioamatore.
Il condòmino radioamatore ha il diritto di istallare sul lastrico solare comune la propria antenna, in attuazione del diritto garantito dall’ art. 21 della Costituzione, di libertà di manifestazione del pensiero.
Deve ovviamente essere munito della regolare autorizzazione amministrativa, e deve badare di non arrecare danno al lastrico, e anche ad evitare di impedire agli altri condòmini di farne uso similare.
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