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Interventi sull’ antenna centralizzata

Il Sole 24 ore

Una delle “dispute” che accende più gli animi in assemblea è la necessità o meno di approvare interventi che riguardino l’antenna “centralizzata”: c’è chi dice di vedere male la tv e chi, nonostante l’impianto sia il medesimo, dice il contrario, o ancora, c’è sempre chi dice che la tv tanto non ce l’ha o non la guarda o che non vale spenderci dei soldi.
Innanzitutto è bene chiarire subito che quando l’antenna televisiva serve tutti i condomini, dev’essere considerata proprietà comune. Non troveremo l’impianto televisivo tra quelli elencati dall’articolo 1117 del Codice civile: poco male, è noto che se una cosa svolge una funzione utile a tutti, essa dev’essere considerata cosa comune (vedi, tra le tante, la sentenza di Cassazione del 2 agosto 2011 numero 16914). Di conseguenza, tutte le decisioni passano dall’amministratore e/o dall’assemblea. Naturalmente se l’antenna serve solo un gruppo di condomini, oltre che all’amministratore, è solo a questi che spettano le relative decisioni (articolo 1123, terzo comma, Codice civile).

APPROFONDIMENTI

Entrando più nel dettaglio, l’amministratore ha la competenza di ordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgente. Un temporale danneggia l’antenna? L’amministratore può farla riparare. Un forte vento la rompe definitivamente? Bisogna aggiungere i moduli per la ricezione del segnale digitale? Il mandatario ha carta bianca. Su queste materie, tuttavia, può essere chiamata a decidere anche l’assemblea, la quale ha competenza generale in materia di gestione delle cose comuni.
Se nella pratica non accade, la ragione molto spesso sta nell’esigenza di celerità e snellezza della gestione della compagine. È davvero utile un’assemblea per decidere la sostituzione dei tiranti dell’antenna? Se sì, allora che senso avrebbe avuto attribuire per legge (articolo 1130 Codice civile) all’amministratore il potere di garantire a tutti i condomini il miglior uso e godimento di beni e servizi comuni? Vista la potenziale sovrapposizione di competenza, tuttavia, è bene tenere presente che le decisioni dell’assise prevalgono sempre e comunque sui provvedimenti dell’amministratore. Sono questi ultimi a doversi adeguare alle prime e non il contrario. Se sorgono contrasti su decisioni già prese si va dal giudice per stabilire chi ha ragione. Certo è che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria urgente l’amministratore ha buone probabilità di spuntarla: è la legge a onerarlo del compimento di questi interventi.

Alcune materie, invece, restano esclusivamente nella sfera decisionale dell’assemblea condominiale. Sono quelle riguardanti interventi straordinari non urgenti e innovativi. Bisogna sostituire l’antenna? Decide l’assemblea. È necessario rinnovare l’impianto? Idem. Si vuole installare un impianto satellitare comune? La decisione è da considerarsi un’innovazione necessaria adottabile con le maggioranze semplificate indicate dalla legge n. 66 del 2001. In questi settori d’intervento ogni decisione autonoma dell’amministratore è presa a suo rischio e pericolo: se l’assemblea non gliela ratifica non solo perde i soldi anticipati, ma può anche essere chiamato ai danni per la decisione illegittima (ad esempio se non ha anticipato la spese e il fornitore agisce contro il condominio).
All’assemblea spetta, altresì, la decisione di dismettere l’impianto televisivo centralizzato. Né si può dire che tale provvedimento debba essere preso con il consenso di tutti i condomini. Questo, almeno, è il convincimento della Cassazione secondo la quale l’assise, a maggioranza, può ordinare la dismissione dell’antenna centralizzata con il solo limite di non incidere sulle parti d’impianto di proprietà esclusiva (Cassazione 11 gennaio 2012 n. 144). Per tutte le spese inerenti l’impianto, siano esse riguardanti la sua riparazione, la dismissione o l’installazione di quello satellitare, il criterio di ripartizione da applicare, salvo diversa convenzione, è identico: suddivisione del costo in base ai millesimi.

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