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Animali domestici, antenna, ascensore

Animali domestici, antenna, ascensore

GERMANO PALMIERI
ANIMALI DOMESTICI (quinto comma art. 1138 c.c.)
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

ANTENNA

Autonoma (art. 1122-bis c.c.)
L’installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e il relativo collegamento fino al punto di diramazione per la singola utenza, dev’essere realizzata in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Se si rendono necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può anche, con la stessa maggioranza, subordinare l’esecuzione della modifica alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni.
Si è obbligati a consentire l’accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, se ciò è necessario per la progettazione l’esecuzione delle opere.

Centralizzata (secondo e terzo comma art. 1120 c.c.)
L’installazione di un impianto centralizzato per la ricezione radio-televisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, può essere deliberata, purché venga rispettata la normativa di settore, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000. L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle delibera di cui sopra. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

ASCENSORE
Manutenzione e sostituzione (primo comma art. 1124 c.c.)
La disciplina dell’ascensore, seguendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è stata assimilata, relativamente alle spese di manutenzione e sostituzione, a quella delle scale. Scale e ascensori, pertanto, sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. Il criterio di ripartizione della spesa è rimasto invariato: metà in ragione del valore della singola unità immobiliare, e l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
http://www.lastampa.it/2012/12/04/itali … agina.html

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