X

Anagrafe condominiale e decreto Destinazione Italia

Anagrafe condominiale e decreto Destinazione Italia

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 145/2013, cosìddetto decreto destinazione Italia, cambiano le regole per alcuni aspetti dell’anagrafe condominiale.

Dati relativi alle condizioni di sicurezza, ossia dichiarazioni oscure di cui i condomini dovevano rendere conto nella compilazione delle schede dell’anagrafe condominiale che li riguardavano.

Un’affermazione ed un predicato, utilizzati nel periodo precedente, alla luce delle recenti (e non ancora definitive) modifiche legislative, che meritano di essere posti al centro dell’attenzione: dichiarazioni oscure e dovevano.

Quanto alla prima locuzione, poche novità, quanto meno sul reale significato da riconoscere all’inciso dati relativi alle condizioni di sicurezza.

Quanto al verbo al passato, è questa la novità introdotta dal legislatore con il decreto destinazione Italia, ossia con il decreto legge n. 145 del 2013.

Andiamo per ordine con un avvertimento: i decreti legge, è cosa nota, per divenire definitivi devono essere convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 77 Cost.).

Ciò vuol dire che le norme che andremo a commentare potrebbero subire delle modifiche in sede di conversione del decreto in legge, nel qual caso ne renderemo conto.

Ad ogni buon conto, senza perderci in congetture – ma al massimo sperando che la conversione dell’atto governativo possa essere utilizzata per dei miglioramenti – in questo articolo ci soffermeremo sulla legislazione applicabile, perché esistente, dalla data di entrata in vigore (24 dicembre 2013) del d.l. n. 145/13.

Anagrafe condominiale

Ne abbiamo parlato in più occasioni: l’anagrafe condominiale è quel registro che ogni amministratore di condominio (e solo lui, quindi non i condomini) deve tenere ed aggiornare.

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 1130 n. 6 c.c. che, nella formulazione approvata con la legge n. 220/2012 (la riforma del condominio), recitava:

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

Anagrafe 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Doveri dell’amministratore e obblighi di collaborazione dei condomini; su queste due direttrici si sviluppa la creazione e l’aggiornamento di un registro che, liberamente consultabile dai condomini, l’amministratore condominiale deve tenere pena la possibile richiesta di revoca giudiziale per irregolarità nella gestione.

Dati di sicurezza e problematiche interpretative

La norma, leggendola con attenzione, presenta alcune criticità.

Non è chiaro, ad esempio, se il costo addebitabile ai condomini per l’omessa o parziale collaborazione debba essere preceduta da una sola o da almeno due sollecitazioni (ossia la prima richiesta ed un sollecito vero e proprio, tesi preferibile ad avviso di chi scrive).

Al di là di questi aspetti la questione che ha sollevato un vero e proprio dibattito tra gli addetti ai lavori e che ha fatto intervenire il legislatore riguarda i famigerati dati relativi alle condizioni di sicurezza.

Che cosa s’intende con questa locuzione?

Che cosa dovevano fare i condomini davanti alla richiesta dell’amministratore di dichiarare che l’unità immobiliare era in sicurezza?

Qui iniziamo a parlare al passato perché è la legge vigente, ossia l’art. 1130 n. 6 c.c. (come modificato dal decreto legge n. 145/13) ad imporlo.

Il decreto – all’art. 1, nono comma, lett. c) – ha così stabilito:

c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: nonchè ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza sono inserite le seguenti: delle parti comuni dell’edificio.

Ciò vuol dire che i condomini, a partire dal 24 dicembre 2013 (e fino a che questa disposizione sarà in vigore), non dovranno più fornire alcuna informazione sulle condizioni di sicurezza della propria unità immobiliare.

grandeindio:
Related Post

Questo sito web utilizza i cookies.