Nozione
Ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., l’ alloggio del portiere è oggetto di proprietа comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano dell’edificio, se il contrario non risulta dal titolo.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 maggio 1995 prevede, all’art. 4, che ai portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili ed a quelli che svolgono solo mansioni di vigilanza e custodia (categorie A e B) deve essere garantito l’alloggio gratuito, il quale deve essere costituito da due ambienti di cui uno adibito a cucina, ovvero di tre ambienti quando all’atto dell’assunzione in servizio la famiglia del portiere risulti composta da almeno quattro persone conviventi, compreso il portiere.
Salve pattuizioni in senso contrario, il portiere ha diritto al godimento gratuito anche di quella parte dell’ alloggio che risulti eventualmente superiore al minimo dei vani così stabilito.
Nel caso in cui lo stabile non sia provvisto di un alloggio adeguato a quanto disposto dal contratto collettivo, al portiere dovrà essere corrisposta un’indennitа sostitutiva.
Mancanza dell’ alloggio e categorie A1 e B1
Per i portieri ai quali il contratto collettivo non assicuri l’ alloggio, e precisamente per le categorie A1 e B1, lo stabile dove essi prestano servizio deve essere fornito di guardiola e servizi igienici. Qualora non sia possibile assicurare a tali categorie di portieri l’uso dei servizi igienici nello stabile, e non sia possibile, a causa della struttura dell’edificio, la realizzazione di idonei servizi, le parti possono trovare di comune accordo adeguata soluzione, ricorrendo eventualmente alla Commissione paritetica territoriale.
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