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Al creditore del condominio l’elenco con dati e millesimi dei proprietari

Al creditore del condominio l’elenco con dati e millesimi dei proprietari

I creditori del condominio possono obbligare l’amministratore a comunicare loro tutti i dati dei proprietari di appartamenti, con le relative quote millesimali, anche se questi sono in regola con i pagamenti dei canoni condominiali.

Lo ha chiarito una recente ordinanza del Tribunale di Monza [1].

Quando vanno forniti solo i nomi dei condomini morosi Come ormai noto, la recente riforma del condominio ha imposto, ai creditori del condominio cui non sia stata pagata la fattura, di agire esecutivamente (e “pro quota”) prima nei confronti dei condomini in mora con gli oneri e, solo successivamente, in caso di esito infruttuoso del relativo pignoramento, verso tutti gli altri [2]. Per rendere ciò possibile, il creditore può esigere dall’amministratore – e quest’ultimo è tenuto a fornirglielo – l’elenco dei soli condomini non in regola coi pagamenti, ma non anche degli altri.

Quando vanno forniti anche i nomi dei condomini in regola coi canoni Nella sentenza in commento, però, si prende in esame un’altra ipotesi: quella, cioè, di spese impreviste per le quali non è ancora intervenuta una delibera dell’assemblea di approvazione. In tal caso, tutti i condomini sono di fatto tenuti a pagare il credito pro quota millesimale.

Da qui il diritto del creditore di pretendere la consegna dell’intera anagrafica dei condomini. Non essendo, infatti, dato al creditore di conoscere se, rispetto al proprio credito, ci siano morosi posto che ancora non si è deliberato in merito, l’obbligo di comunicazione in capo all’amministratore si estende comunque ai dati e millesimi di tutti i condomini, anche quelli in regola con i canoni mensili condominiali.

Sarà poi l’amministratore a dovergli comunicare se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota. La pronuncia lascia qualche perplessità in merito al rispetto della normativa sulla privacy.

[1] Trib. Monza, ord. del 3.06.2015. [2] Art. 63 disp. att. cod. civ.

http://www.laleggepertutti.it/92052_al- … roprietari

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