da salvadanaio » lunedì 24 luglio 2006, 16:32
Ripartizione della spesa
E' frequente la pretesa dell' amministratore del condomìnio di porre a carico dell' ente di gestione le spese legali affrontate dal condomìnio nel giudizio in cui, effettivamente, è stato incardinato a causa della sua gestione.
Questa pretesa è infondata, poichè in questo caso la separazione di responsabilità di cui all' art. 1132 del Codice Civile si verifica automaticamente, poichè si considera la particolare posizione assunta dal condòmino nella lite (Cioè il soggetto chiamato alla lite, effettivamente, è in questo caso l' amministratore e non il condomìnio).
Generalità e giurisprudenza
Nelle controversie tra il condominio ed un condòmino, ai fini della ripartizione delle spese di giudizio, la posizione del condominio deve essere tenuta distinta da quella del condòmino, dovendo ciascuno sostenere il compenso spettante al proprio legale e le altre spese risultanti a suo carico dal provvedimento giurisdizionale. In particolare le spese gravanti sul condominio dovranno essere ripartite fra i condòmini, in base ai millesimi di proprietà, senza nulla poter pretendere dal condòmino che è parte avversa nella controversia.
Ove taluni condòmini si siano avvalsi, ai sensi dell’art. 1132 c.c., della facoltà di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze sfavorevoli della lite, la ripartizione delle spese, nel caso di soccombenza, deve avvenire, sempre in base ai millesimi di proprietà, fra i soli condòmini che abbiano votato a favore della controversia, con esclusione di quelli dissenzienti. Ove, invece, l’esito della lite sia stato favorevole al condominio, i dissenzienti che ne abbiano tratto vantaggio sono tenuti a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente (art. 1132 c.c.). Alcuni autori, a quest’ultimo riguardo, interpretano il dettato normativo nel senso che la possibilità di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, sussisterebbe non solo nell’ipotesi di soccombenza ma anche nel caso di esito favorevole laddove l’utilità o il vantaggio conseguente alla vittoria della lite fosse divisibile, in maniera tale da poter separare la posizione del dissenziente da quella degli altri condòmini. L’opposta soluzione appare, tuttavia, più aderente allo spirito e alla lettera della legge.
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