da salvadanaio » mercoledì 25 luglio 2007, 15:54
Nozione
Se da un pozzo esistente nell' area condominiale deriva un danno a terzi, i condòmini ne rispondono indipendentemente dall' ubicazione della propria unità immobiliare, dal momento che l' obbligo di vigilare e mantenere il bene comune in condizioni di non arrecare danno ai condòmini e/o ai terzi incombe su tutti gli aventi diritto, a nulla rilevando l' ubicazione della cosa comune rispetto a quella delle proprietà esclusive.